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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 16/10/2003

Danno biologico
Sino al 24/07/2000 l’INAIL risarciva esclusivamente l’infortunio che danneggiava le capacità lavorative della persona.
Dal 25/07/2000 la legge n° 38/2000 prevede l’indennizzo anche del “danno biologico”, cioè il danno fisico o psicologico che abbia ripercussioni negative non solo in campo lavorativo ma anche nell’ambito più generale della vita di relazione del lavoratore.
I requisiti necessari per aver diritto alla prestazione economica sono la causa lavorativa dell’infortunio o della malattia e un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% e il 100%.

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