Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
sabato 27 aprile 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "***" del 11/10/2003

Devi assicurare una colf?
Per procedere all'assicurazione o alla denuncia di un rapporto di lavoro domestico, bisogna attenersi a quanto previsto dal D.P.R. n°1403 del 31/12/71, il quale prevede che la denuncia del rapporto di lavoro domestico deve essere presentata all'INPS territoriale entro i 10 giorni successivi al trimestre nel corso del quale è avvenuta l'assunzione.

Documenti necessari
I documenti necessari per formulare la denuncia di lavoro domestico, sull'apposito mod. LD.09, sono i seguenti :

  • fotocopia codice fiscale lavoratore/trice domestico/a;
  • fotocopia documento di riconoscimento lavoratore/trice;
  • certificati anagrafici di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, permessi di soggiorno in casi di lavoratori extra-comunitari;
  • tesserino individuale INPS del lavoratore/trice già in possesso per precedente rapporto di lavoro domestico per rilevare il codice INPS;
  • fotocopia codice fiscale del datore di lavoro.

Requisiti
Deve essere data risposta negativa all'assicurazione di lavoro domestico quando il lavoratore svolge contemporaneamente attività lavorativa, sempre alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, oltre che nell'ambito della vita familiare anche al di fuori di essa (es. presso lo studio professionale del datore di lavoro, presso l'ambulatorio medico, presso il laboratorio artigiano, presso l'esercizio commerciale, ecc., anche se si trovano nella stessa abitazione del datore di lavoro).
L'esistenza di vincoli di parentela, od affinità tra datore di lavoro e lavoratore, non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro. L'onere della prova non è, tuttavia, richiesto quando si tratti di persone che, pur alla presenza di vincoli coniugali, di parentela od affinità, svolgono le seguenti mansioni:

  • assistenza degli invalidi di guerra, civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'invalidità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
  • assistenza di mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze, di cui alla legge 30/03/1971 n°118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
  • assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10/02/1962 n°66, e successive modifiche ed integrazioni, o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
  • prestazioni di opere nei confronti di sacerdoti secolari di culto cattolico;
  • prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

L'EPAS, attraverso i propri operatori dislocati presso tutte le sedi territoriali presenti nella gran parte del Paese, ti seguirà gratuitamente per la compilazione e la trattazione di tutti i servizi di carattere sociale ed assistenziale, per soddisfare le tue esigenze. Rivolgiti alla sede EPAS più vicina presente nella tua città.


Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura