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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 09/06/2004

Benefici per i lavoratori esposti all'amianto
La sensibilità al problema dei lavoratori gravemente ammalati e/o morti a seguito dell’esposizione all’amianto ha avuto i suoi primi organici interventi legislativi a livello comunitario intorno alla metà degli anni ottanta. In Italia il primo intervento legislativo in materia è il DL n. 277/1991. Con  la legge 27 marzo 1992 n. 257, il legislatore opera una scelta radicale: pone “fuori legge” il minerale in questione, prevedendo altresì una rigorosa procedura per le operazioni di demolizione e rimozione dei materiali contenenti amianto.
Da questa scelta di politica legislativa consegue una riduzione drastica di molti posti di lavoro, e quindi l’esigenza di venire incontro ai tanti lavoratori che non si trovavano ancora ad aver maturato il minimo contributivo per la pensione. D’altro canto, bisognava anche riconoscere dei benefici, a titolo di indennizzo  e risarcimento, ai lavoratori che, per essere stati a contatto con l’amianto, correvano un alto rischio di ammalarsi gravemente e avevano aspettative di vita abbreviate rispetto ad altre categorie di lavoratori. Questi i due principi informatori della legge 257/92, in particolare dell’art. 13, che prevedeva appunto un beneficio di natura pensionistica collegato al periodo di provata esposizione. Detto beneficio era peraltro diversamente articolato con riferimento a due diverse categorie di lavoratori:
  • nella prima categoria rientravano i lavoratori delle miniere e cave di amianto ed i lavoratori che avevano contratto malattie professionali a causa dell’ esposizione all’amianto;
  • nella seconda categoria rientravano i lavoratori che comunque avevano svolto periodi di lavoro a contatto con l’amianto senza aver contratto malattia professionale.

In riferimento alla prima categoria, ai fini delle prestazioni pensionistiche, si applicava il coefficiente moltiplicatore 1,5 al periodo di esposizione all’amianto senza nessun altro requisito; per i lavoratori rientranti nella seconda categoria, invece, il medesimo coefficiente moltiplicatore si applicava al periodo di provata esposizione solo ove questo superava i dieci anni.



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