
da "
Redazione EPAS" del
09/06/2004
Benefici per i lavoratori esposti all'amianto
La sensibilità al problema dei lavoratori
gravemente ammalati e/o morti a seguito dell’esposizione all’amianto ha avuto i
suoi primi organici interventi legislativi a livello comunitario intorno alla
metà degli anni ottanta. In Italia il primo intervento legislativo in materia è
il DL n. 277/1991. Con la legge 27 marzo 1992 n. 257, il legislatore opera
una scelta radicale: pone “fuori legge” il minerale in questione, prevedendo
altresì una rigorosa procedura per le operazioni di demolizione e rimozione dei
materiali contenenti amianto.
Da questa scelta di politica legislativa
consegue una riduzione drastica di molti posti di lavoro, e quindi l’esigenza di
venire incontro ai tanti lavoratori che non si trovavano ancora ad aver maturato
il minimo contributivo per la pensione. D’altro canto, bisognava anche
riconoscere dei benefici, a titolo di indennizzo e risarcimento, ai
lavoratori che, per essere stati a contatto con l’amianto, correvano un alto
rischio di ammalarsi gravemente e avevano aspettative di vita abbreviate
rispetto ad altre categorie di lavoratori. Questi i due principi informatori
della legge 257/92, in particolare dell’art. 13, che prevedeva appunto un
beneficio di natura pensionistica collegato al periodo di provata esposizione.
Detto beneficio era peraltro diversamente articolato con riferimento a due
diverse categorie di lavoratori:
- nella prima categoria rientravano i lavoratori delle miniere e cave di
amianto ed i lavoratori che avevano contratto malattie professionali a causa
dell’ esposizione all’amianto;
- nella seconda categoria rientravano i lavoratori che comunque avevano
svolto periodi di lavoro a contatto con l’amianto senza aver contratto
malattia professionale.
In riferimento alla prima categoria, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, si applicava il coefficiente moltiplicatore 1,5 al periodo di
esposizione all’amianto senza nessun altro requisito; per i lavoratori
rientranti nella seconda categoria, invece, il medesimo coefficiente
moltiplicatore si applicava al periodo di provata esposizione solo ove questo
superava i dieci anni.
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