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Disoccupazione Agricola: la CISOA per intemperie non riduce l'indennità

da "REDAZIONE EPAS" del 22/12/2025

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Con la Circolare n. 149 del 3 dicembre 2025, l’INPS ha definito il trattamento dei periodi di CISOA per intemperie stagionali ai fini della disoccupazione agricola 2025. Il documento recepisce le novità del Decreto-Legge n. 92/2025 e risolve un nodo critico per migliaia di lavoratori. Nello specifico, l'intervento risponde alla crescente frequenza degli eventi climatici estremi che, negli ultimi anni, hanno causato sospensioni dell'attività agricola sempre più prolungate e hanno reso necessari strumenti di tutela del reddito più flessibili.

Puntualmente, l’Istituto ha confermato che le ore di sospensione dovute a eventi climatici avversi, verificatisi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, risultano totalmente neutralizzate ai fini della concessione del beneficio.
Grazie a un parere condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tali intervalli sono ora equiparati a giornate di lavoro effettivo. Pertanto, essi possono essere posti a fondamento sia del diritto sia della determinazione economica della disoccupazione agricola per l'annualità 2025.

Inoltre, le novità introdotte dall'articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 ampliano la platea dei beneficiari. La tutela per intemperie stagionali si estende infatti anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), oltre agli operai a tempo indeterminato (OTI), già beneficiari. L'agevolazione scatta persino in presenza di una riduzione dell'attività pari a metà dell'orario giornaliero e, significativamente, prescinde dal consueto requisito delle 181 giornate lavorative.
Parallelamente, la normativa stabilisce che tali periodi non siano conteggiati ai fini del limite massimo delle 90 giornate annue di ammortizzatore sociale, pur restando utili per il calcolo dell'effettivo lavoro richiesto per altri fini previdenziali.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il trattamento di competenza dell'anno 2025 deve essere richiesto dai lavoratori esclusivamente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026.
Sotto il profilo tecnico, l'equiparazione al lavoro opera pienamente per le sospensioni dell'intera giornata; al contrario, nelle ipotesi di riduzione oraria, le giornate risultano già inserite negli elenchi nominativi annuali e dunque già computate. In ogni caso, l'accesso alla prestazione rimane subordinato alla presenza di almeno un giorno di lavoro effettivo svolto nel corso del 2025.

Allo stesso tempo, l'integrazione delle giornate CISOA risulta fondamentale per l'accertamento del requisito contributivo, facilitando il raggiungimento delle 102 giornate di lavoro richieste nel biennio 2024-2025. Ai fini del calcolo economico, i periodi di ammortizzatore sociale si sommano alle giornate lavorate, purché il totale complessivo non superi la soglia delle 182 giornate annue.
Oltre questo limite, il conteggio si arresta per evitare il superamento del tetto massimo di 365 giornate indennizzabili, considerando anche eventuali indennità per malattia, maternità o infortunio già percepite.

Infine, l'importo dell’indennità spettante mantiene le aliquote differenziate del 40% per gli OTD e del 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento. Quest'ultima viene definita attraverso la media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita durante i periodi di CISOA.

Nel complesso, la circolare n. 149 del 2025 introduce un criterio di coerenza con la realtà del lavoro agricolo, riconoscendo che le sospensioni dovute al clima non possono tradursi in una perdita di diritti a garanzia di una maggiore continuità di tutela per i lavoratori del settore.