Dimissioni per 'fatti concludenti': l'INPS chiarisce le regole per l’accesso alla NaspI
da "REDAZIONE EPAS" del 23/12/2025
Con la Circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, l’INPS recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e definisce i contorni operativi dell’articolo 19 della Legge n. 203/2024, il cosiddetto "Collegato Lavoro".
La nuova disposizione introduce la fattispecie delle Dimissioni per Fatti Concludenti con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle assenze ingiustificate utilizzate strategicamente per forzare un licenziamento e accedere alla NASpI. Nello specifico, la norma stabilisce che, qualora l'assenza si protragga oltre il termine fissato dal CCNL applicato o per un periodo superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro possa intendersi risolto per volontà del dipendente.
Tuttavia, l'Istituto chiarisce che tale risoluzione non opera in modo automatico, ma rappresenta una precisa facoltà nelle mani del datore di lavoro. L’effetto risolutivo si verifica infatti esclusivamente se l'azienda decide di avvalersi della procedura, valorizzando la presunta volontà dismissiva del lavoratore. Conseguentemente, di fronte a un'assenza prolungata, il datore di lavoro si trova dinanzi a un bivio gestionale.
Da un lato può scegliere di attivare la Procedura per Fatti Concludenti, comunicando l'evento all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e cessando il rapporto con il nuovo codice UniLav "FC". In questa ipotesi, l'azienda riceve l'esonero dal pagamento del ticket di licenziamento, ma il lavoratore perde il diritto alla NASpI poiché viene meno il requisito essenziale dell’involontarietà della disoccupazione.
Allo stesso tempo, il datore di lavoro conserva la possibilità di percorrere la strada tradizionale del licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Sebbene questa opzione risulti più onerosa per l'impresa a causa del versamento del contributo di licenziamento, essa garantisce al lavoratore l'accesso al sussidio.
Puntualmente, sia il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 6/2025 sia l’INL con la nota n. 579/2025 hanno ribadito che la comunicazione all’Ispettorato non deve essere effettuata sistematicamente, ma solo quando sussista l'intenzione di far valere la presunta volontà dimissionaria del dipendente. In assenza di tale scelta, l’evento resta un’assenza ingiustificata da gestire secondo le ordinarie procedure disciplinari previste dai contratti collettivi.
Sotto il profilo delle tutele, il legislatore ha introdotto una serie di correttivi per evitare abusi. L'equiparazione dell'assenza alle dimissioni non trova applicazione se il lavoratore dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi del mancato servizio per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro stesso. Inoltre, viene stabilita una precisa gerarchia in caso di sovrapposizione tra diverse manifestazioni di volontà: qualora il dipendente rassegni formalmente le proprie dimissioni per giusta causa tramite la procedura telematica ordinaria, queste prevalgono su qualsiasi iniziativa datoriale avviata per fatti concludenti. Pertanto, laddove la giusta causa venga accertata, il diritto alla NASpI viene pienamente ripristinato, assicurando che la protezione sociale resti intatta in presenza di gravi inadempienze aziendali.
Questa evoluzione normativa definisce un quadro rigoroso che punta a responsabilizzare il dipendente, eliminando il paradosso di un sussidio pubblico erogato a chi sceglie di abbandonare l'impiego. Parallelamente, la flessibilità concessa alle imprese permette di valutare ogni singolo caso con equilibrio, fermo restando che l'utilizzo del codice UniLav "FC" costituisce oggi una barriera definitiva per l'accesso alla NASpI.
In definitiva, le nuove regole non si limitano a sanzionare l'assenza, ma ristabiliscono il principio di involontarietà come pilastro del sistema di welfare.
La discrezionalità del datore di lavoro si trasforma così in uno strumento di trasparenza, capace di distinguere tra la reale crisi del legame contrattuale e il tentativo di forzare le tutele previdenziali.
Tale approccio assicura che il sostegno economico resti destinato esclusivamente a chi subisce una perdita del lavoro non voluta, garantendo al contempo alle aziende una definizione delle cessazioni più rapida e meno onerosa.