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INPS: dal 2026 dieci ore retribuite per visite mediche di lavoratori e figli con disabilità

da "REDAZIONE EPAS" del 23/12/2025

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Con la Circolare n. 152 del 22 dicembre 2025, l’INPS definisce i criteri operativi per l’accesso a una nuova importante tutela introdotta dalla Legge n. 160/2025 a favore dei lavoratori fragili e delle loro famiglie.

A partire dal 1° gennaio 2026, i dipendenti del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche, croniche o rare, con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%, potranno beneficiare di dieci ore annue di permesso retribuito per l’effettuazione di visite mediche, esami strumentali e cure specialistiche.

La disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Restano esclusi, dunque, i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi dello spettacolo, confermando la natura della misura come integrazione del welfare contrattuale e pubblico per i rapporti di lavoro subordinato.
Le ore retribuite non possono essere sommate ad altri permessi fruiti nella stessa giornata per la medesima finalità, ma si integrano con le tutele già previste da altre norme o dai contratti collettivi.

La norma estende significativamente il perimetro della protezione sociale, includendo nel beneficio anche i genitori lavoratori che debbano assistere figli minori in possesso dei medesimi requisiti sanitari o beneficiari dell'indennità di frequenza.

L’Istituto chiarisce che tale agevolazione non sostituisce le tutele già esistenti, come quelle previste dalla Legge 104 o dai singoli contratti collettivi, ma si aggiunge ad esse come strumento complementare per garantire il diritto alla salute senza intaccare il monte ferie.

Sotto il profilo economico, i permessi sono indennizzati in misura pari al 66,66% della retribuzione oraria, seguendo il modello dell'indennità di malattia.
Nel settore privato, la somma viene anticipata dal datore di lavoro per poi essere recuperata tramite conguaglio nei flussi contributivi, mentre per il settore pubblico l’onere resta a carico delle singole amministrazioni di appartenenza. Inoltre, la fruizione è vincolata all'utilizzo di ore intere, escludendo la possibilità di frazionamento in minuti, per assicurare una gestione amministrativa semplificata e coerente con le finalità della visita o dell'esame.

Un punto di forza della misura risiede nella piena cumulabilità dei benefici, poiché la nuova dotazione di dieci ore non esaurisce né limita i diritti già acquisiti dal dipendente. Il lavoratore può, infatti, sommare questi permessi alle assenze previste dalla Legge 104/1992 o dalle clausole di miglior favore dei CCNL, applicando tale principio di cumulo anche nel contesto familiare.
Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, ciascuno di essi gode del diritto alle dieci ore in modo autonomo per lo stesso figlio, portando così il sostegno complessivo a venti ore annue. Qualora siano presenti più figli con i requisiti richiesti, il monte ore si moltiplica proporzionalmente per ogni minore assistito.

Per accedere alla prestazione, il lavoratore deve inoltrare la richiesta direttamente al proprio datore di lavoro dichiarando il possesso della documentazione sanitaria necessaria, comprensiva del verbale di invalidità e della prescrizione medica.
Successivamente all'effettuazione della prestazione sanitaria, resta l'obbligo di produrre l’attestazione rilasciata dalla struttura medica presso la quale è avvenuta la visita.

In conclusione, il provvedimento traccia chiaramente un percorso di maggiore sensibilità verso la conciliazione tra tempi di vita, cura e lavoro.
L'intervento normativo riconosce il valore sociale del tempo dedicato alla prevenzione e al follow-up medico, riducendo l'impatto economico che le patologie croniche e oncologiche hanno sulla stabilità del reddito familiare.
In definitiva, la nuova disciplina ristabilisce un equilibrio necessario, garantendo che la necessità di cure frequenti non si traduca in una penalizzazione professionale o in una perdita eccessiva di tutele per i soggetti più vulnerabili del mercato del lavoro.