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Revisione e Aggravamento delle Rendite INAIL

Che Cos’è?
La Revisione delle Rendite INAIL è un procedimento amministrativo volto ad adeguare l'indennizzo già percepito dall’assicurato (Rendita) al reale grado di inabilità, che può evolversi nel tempo in senso peggiorativo (aggravamento) o migliorativo. 

L'obiettivo è garantire una costante corrispondenza tra l'entità del danno di origine professionale e la prestazione economica erogata. 

Come Funziona la Revisione?
Il processo di Revisione può essere attivato in due modi: 

  • d'ufficio dall'INAIL (Revisione Attiva): l'istituto convoca periodicamente l'assicurato per accertamenti medici
  • su richiesta dell'assicurato (Revisione Passiva o "Domanda di Aggravamento"): il lavoratore, in caso di peggioramento delle sue condizioni, può richiedere una nuova visita di verifica. 

In entrambi i casi il termine massimo per effettuare la richiesta è:

  • Per gli Infortuni sul Lavoro: entro 10 anni dalla data di decorrenza della Rendita
  • Per le Malattie Professionali: entro 15 anni dalla data di decorrenza della Rendita.

L'esito della visita medico-legale può comportare:

  • l'aumento della Rendita, in caso di aggravamento
  • la diminuzione della Rendita, in caso di miglioramento
  • la conferma del grado di inabilità precedentemente stabilito
  • la cessazione: se l'inabilità scende sotto la soglia indennizzabile (in tal caso la rendita può essere sospesa o cessata).

A. Istanza di Aggravamento da parte dell’Assicurato
Se l'assicurato ritiene che le proprie condizioni siano peggiorate a causa dell'Infortunio o della Malattia Professionale indennizzata, può presentare una domanda di aggravamento. Questa richiesta deve essere supportata da un nuovo certificato medico che attesti l'aggravamento. 
La domanda dovrà essere presentata all'INAIL, rivolgendosi al Patronato EPAS che gestirà la procedura per conto dell'interessato. Ad ogni modo, l’aggravamento dipenderà esclusivamente dal danno generato dall'evento lavorativo indennizzato, escludendo cause estranee al rischio professionale assicurato.

B. Revisione d’Ufficio da parte dell’INAIL
In tal caso, l'INAIL (nell'ambito dei termini decennali per infortuni, o quindicennali per malattie professionali), invia una lettera raccomandata A/R (o una PEC, se disponibile) all'indirizzo di residenza o domicilio dell'assicurato, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'assicurato dovrà presentarsi per la visita medico-legale di revisione. 

L'interessato ha il diritto di:

  • Raccogliere documentazione: portare con sé tutta la documentazione medica più recente (referti di visite specialistiche, esami strumentali, cartelle cliniche) che attesti lo stato attuale delle sue condizioni
  • Farsi assistere: presentarsi alla visita accompagnato da un medico di parte che possa tutelare i suoi interessi e supportare le sue ragioni.

1. La Visita Medico-Legale
Durante la visita, il medico dell'INAIL esamina l'assicurato, valuta la documentazione presentata e redige una relazione medica in cui esprime un giudizio sul grado di inabilità residua.

2. Comunicazione dell'Esito e Decisione
Al termine della valutazione, l'INAIL comunica formalmente all'assicurato l'esito della Revisione che, come già specificato, può essere:

    • Conferma: il grado di inabilità rimane invariato
    • Aumento (Aggravamento): il grado di inabilità è aumentato, e la rendita viene ricalcolata e incrementata
    • Diminuzione (Miglioramento): il grado di inabilità è diminuito (le condizioni sono migliorate), e la rendita viene ridotta
    • Cessazione: se l'inabilità scende sotto la soglia indennizzabile, la rendita può essere sospesa o cessata.

Ricorso Amministrativo o Giudiziario
Se l'assicurato non concorda con la valutazione medico-legale dell'INAIL (ad esempio, ritiene che il proprio aggravamento non sia stato adeguatamente riconosciuto), ha la possibilità di presentare ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione formale dell'esito. Se il ricorso amministrativo viene respinto o non evaso nei termini, il lavoratore può adire l'Autorità Giudiziaria (Giudice del Lavoro), attraverso uno dei professionisti legali convenzionati con il Patronato EPAS.

Per ricevere assistenza puoi rivolgerti al Patronato EPAS

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