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Pensione di Vecchiaia
Che cos’è?
La Pensione di Vecchiaia è la prestazione previdenziale ordinaria erogata dall'INPS su richiesta del lavoratore interessato. È la forma “ordinaria” di pensionamento, che si ottiene al raggiungimento simultaneo dei requisiti anagrafici (età) e contributivi minimi stabiliti dalla legge.
A chi si rivolge?
Si rivolge ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alla Gestione Separata e alle altre forme assicurative esclusive o sostitutive dell'AGO.
Requisiti di Accesso
I requisiti (anagrafici e contributivi) richiesti per l’accesso alla Pensione di Vecchiaia sono i medesimi per tutte le categorie di lavoratori. Tuttavia, per coloro che hanno cominciato a versare dopo il 1° gennaio 1996, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, è richiesto che l’importo dell’assegno sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale. I parametri anagrafici sono soggetti a periodici adeguamenti in base all'aspettativa di vita calcolata secondo le previsioni ISTAT, ma al momento resteranno invariati per gli anni 2025-2026.
- Condizione Aggiuntiva: per l’accesso alla Pensione di Vecchiaia è sempre obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Questa condizione non è invece richiesta per i lavoratori autonomi o parasubordinati.
1. Per chi ha Contributi anteriori al 1° Gennaio 1996 (Sistema Retributivo/Misto)
Per i lavoratori che vantano anzianità contributiva prima del 1°gennaio 1996 (ricadendo nel sistema misto o retributivo), i requisiti per il biennio 2025-2026 sono:
- Età Anagrafica: il lavoratore deve aver compiuto 67 anni (sia per uomini che per donne)
- Anzianità Contributiva: deve possedere almeno 20 anni di contribuzione.
Deroghe Amato (15 anni di contributi)
In deroga al requisito contributivo dei 20 anni il decreto legislativo n. 503/1992 ha previsto che possono accedere con un’anzianità minima di 15 anni le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato la suddetta anzianità al 31 dicembre 1992
- lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992
- lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
2. Per chi ha Contributi solo dal 1° Gennaio 1996 (Sistema Contributivo)
Per chi è interamente nel sistema contributivo, esistono due modalità di accesso alla Pensione di Vecchiaia.
A. Pensione di Vecchiaia a 67 anni
- Età Anagrafica: 67 anni (sia per uomini che per donne)
- Anzianità Contributiva: almeno 20 anni di contribuzione
- Importo Soglia: l'importo della pensione maturata deve essere almeno pari all'importo dell'Assegno Sociale.
B. Pensione di Vecchiaia a 71 Anni
Questa opzione è concepita per chi ha una storia contributiva molto ridotta o discontinua.
- Età Anagrafica: attualmente è prevista un’età anagrafica di 71 anni
- Anzianità Contributiva: sono sufficienti soltanto 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo)
Per l’erogazione del trattamento pensionistico non è previsto il raggiungimento dell’importo soglia.
Decorrenza
- Per i dipendenti pubblici iscritti alla forma esclusiva dell’AGO (CTPS, CPDEL, CPS, CPUG, CPI), la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di pensione in cumulo dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
- Per il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) la decorrenza del trattamento pensionistico è rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.
- Per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata la Pensione di Vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti o, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Come richiederlo?
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS.
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