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Pensione Anticipata Flessibile (Quota 103)

Che cos'è?
La Pensione Anticipata Flessibile “Quota 103” è una prestazione previdenziale sperimentale erogata su istanza del lavoratore che abbia raggiunto congiuntamente i requisiti anagrafici e contributivi minimi stabiliti dalla legge. 

A chi si rivolge?
La Pensione Anticipata “Quota 103” si rivolge ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS e alla Gestione Separata. 
Alla prestazione invece non può accedere il personale appartenente alle Forze armate; delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria; operativo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; della Guardia di Finanza. Inoltre continuano ad essere esclusi gli iscritti alle Casse Professionali.

Requisiti
I requisiti richiesti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2025 e sono i seguenti:

  • Età: almeno 62 anni di età anagrafica
  • Contributi: almeno 41 anni di contribuzione
  • Cumulo contributivo: ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. 

Calcolo e Importo
Dall’anno 2024 la pensione anticipata flessibile viene liquidata con il sistema di calcolo interamente contributivo.

  • Tetto Massimo: fino al raggiungimento dell'età per la Pensione di Vecchiaia (67 anni), l'importo mensile della pensione non può superare il valore massimo di 4 volte il trattamento minimo INPS.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
La Pensione Anticipata Flessibile non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Questa incumulabilità si applica per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni) adeguato agli incrementi della speranza di vita.
Infatti, la produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS nell’anno di produzione di questi redditi, nonché l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Come richiederla?
La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS.

Decorrenza con l’applicazione delle Finestre di Attesa (c.d. "Finestre Mobili").
La Quota 103 prevede finestre temporali prima della decorrenza del trattamento:

  • Lavoratori dipendenti privati e autonomi: la pensione decorre dopo 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
  •  Lavoratori del pubblico impiego: la pensione decorre dopo 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

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