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Ratei Maturati e Non Riscossi agli Eredi
Che Cos’è?
I Ratei Maturati e Non Riscossi sono la somma delle quote di pensione (inclusa la parte di tredicesima mensilità, se spettante) che il titolare della prestazione ha maturato fino alla data del suo decesso, ma che non ha potuto riscuotere in vita.
Non è una pensione, ma un credito patrimoniale del defunto nei confronti dell'ente previdenziale (INPS), che vengono liquidate agli eredi in base alle norme che disciplinano la successione.
A chi si rivolge?
I Ratei Maturati e Non Riscossi si rivolgono agli eredi legittimi o testamentari del pensionato (de cuius), che subentrano nel diritto a riscuotere le somme spettanti all’assicurato deceduto.
Il diritto a riscuotere tali somme spetta secondo il seguente ordine di priorità:
- al coniuge superstite
- in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato
- in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari.
Nel caso del coniuge superstite o figlio minore cui venga liquidata la pensione di reversibilità, l’INPS è autorizzato a liquidare d’ufficio quanto dovuto a titolo di rate maturate e non riscosse.
Cosa Comprendono?
Le quote di ratei comprendono, tutte le somme maturate fino al giorno del decesso e non riscosse, tra cui:
- la quota parte della pensione relativa al mese del decesso
- la quota parte della Tredicesima Mensilità (e, se spettante, della Quattordicesima) maturata fino al giorno del decesso
- eventuali arretrati o somme non riscosse per altri motivi (es. mancato pagamento per chiusura conto corrente).
Come Riceverli?
- Presentazione della domanda: per la riscossione, l'erede deve presentare all'INPS un'apposita istanza di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi.
- Accettazione dell'eredità: la presentazione della domanda di liquidazione dei ratei comporta, implicitamente, l'accettazione dell'eredità del de cuius.
Modalità di Riscossione, decorrenza e prescrizione
- Modalità di Erogazione: il pagamento avviene in unica soluzione agli eredi, secondo le modalità e le quote indicate nella domanda (è possibile delegare un solo erede alla riscossione dell'intero importo, previa firma autenticata di tutti i coeredi).
- Decorrenza: il diritto matura alla data del decesso del pensionato e il pagamento avviene a seguito dell'istruttoria della domanda da parte dell’INPS.
- Prescrizione: il diritto a riscuotere i ratei si prescrive dopo 5 anni dalla data del decesso del pensionato.
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