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Riscatto dei Periodi Contributivi (Pace Contributiva)
Che cos’è?
Il Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (comunemente noto come "Pace Contributiva") è una procedura che permette di riscattare, attraverso il versamento di un onere economico, per il biennio 2024/2025 e nella misura massima di 5 anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Si tratta quindi di un'opportunità eccezionale e limitata nel tempo, per acquisire anzianità contributiva altrimenti non maturabile.
A chi si rivolge?
La facoltà di riscatto è riservata a specifiche categorie di lavoratori e si basa su rigidi requisiti anagrafici e contributivi:
A. Beneficiari
Possono esercitare la facoltà di riscatto:
- Lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per i lavoratori dipendenti e alle relative forme sostitutive ed esclusive
- Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata (legge n. 335/1995)
- Familiari superstiti o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.
B. Requisiti
Assenza di Anzianità: il richiedente deve essere privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e cioè deve rientrare nel sistema di calcolo interamente contributivo). L’eventuale successiva acquisizione di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d'ufficio del riscatto.
- Non Pensionati: il beneficiario non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
Periodi Riscattabili
Sono riscattabili, in tutto o in parte nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, i periodi:
- successivi al 31 dicembre 1995 e anteriori al 1° gennaio 2024
- non soggetti a obbligo contributivo
- non coperti da contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto), presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria
- compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare.
Calcolo dell'Onere
- Metodo di Calcolo: l’onere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale (art. 2, comma 5, D. Lgs. 184/1997).
- Base Imponibile: la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla data della domanda, su cui si applica l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore nella gestione pensionistica in cui si esercita il riscatto.
Versamento e Deducibilità
- Modalità di Versamento: l’onere può essere versato in un'unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili (10 anni) senza applicazione di interessi per la rateizzazione (la rata non può essere inferiore a 30 euro).
- Limitazione alla Rateizzazione: non è concessa la rateizzazione se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione.
- Benefici Fiscali: l’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi ha sostenuto il costo (richiedente, parente/affine o datore di lavoro).
Nota: i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro ai fini pensionistici.
Come fare la Domanda
La facoltà di riscatto è limitata nel tempo e attualmente la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025.
La domanda deve essere inviata all’INPS attraverso il servizio telematico dedicato e può essere presentata:
- dal diretto interessato
- dal suo superstite
- da un parente entro il secondo grado
- da un affine entro il secondo grado.
Per ricevere assistenza rivolgiti al Patronato EPAS
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