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Disoccupazione Agricola

Che cos’è?
La Disoccupazione Agricola è un'indennità economica specifica, erogata in un'unica soluzione dall'INPS, destinata a integrare il reddito dei lavoratori agricoli dipendenti e delle figure equiparate che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria.

A chi si rivolge?
L'indennità è riservata ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in particolare:

  • Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD), iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell’anno di competenza della prestazione
  • Operai Agricoli a Tempo Indeterminato (OTI), assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro. Inoltre, per tale categoria si ricorda che per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (legge 240/1984) non accedono più alla disoccupazione agricola ma alla NASpI 
  • Piccoli coloni e compartecipanti familiari
  • Piccoli coltivatori diretti.

Requisiti di Accesso 
Per richiedere l'indennità relativa all'anno di competenza precedente, il lavoratore deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Iscrizione negli Elenchi: essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di riferimento dell'indennità
  2. Anzianità Assicurativa: avere almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
  3. 102 Contributi Giornalieri: aver accumulato almeno 102 contributi giornalieri nel biennio di riferimento, costituito dall’anno di competenza della DS Agricola e dall'anno precedente. 

Il requisito delle 102 giornate può essere raggiunto anche: 

  • cumulando i contributi derivanti da attività agricola e non agricola, attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento
  • utilizzando anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Calcolo e Modalità di Erogazione
L'indennità di Disoccupazione Agricola è erogata in un'unica soluzione dall’INPS ed è pari a: 

  • per gli Operai a Tempo Determinato (OTD): al 40% della retribuzione di riferimento, con trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni
  • per gli Operai a Tempo Indeterminato (OTI): l'indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva.

La Contribuzione figurativa
Il pagamento della prestazione determina l'accredito di contribuzione figurativa:

  • calcolata sottraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo
  • utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti
  • utile, per le prime 90 giornate, ai fini della misura della pensione anticipata nell'anno di competenza della prestazione, per gli iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate; o con attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola svolta per più di 150 giorni.

Riconoscimento dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF)
Al momento della presentazione della domanda, l’interessato può richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) entro il limite di prescrizione retroattiva di 5 anni.
I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
L'INPS eroga l'ANF:

  • sull'indennità di disoccupazione spettante
  • sull'attività lavorativa dipendente prestata nel settore agricolo (per gli operai agricoli a tempo determinato). 

Come fare la Domanda?
La domanda di Disoccupazione Agricola deve essere presentata in modalità telematica all'INPS, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'indennità.

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