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Assegno di Inclusione (ADI)
Che cos'è?
L'Assegno di Inclusione (ADI) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi del D.L. n. 48/2023), come misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale dei nuclei più svantaggiati.
Il beneficio consiste nell’erogazione di una prestazione economica di sostegno al reddito per le famiglie più vulnerabili, prevedendo la contestuale partecipazione dei destinatari ai percorsi di formazione e di inclusione sociale e lavorativa previsti dalla legge.
L’Assegno d’Inclusione si compone di 2 quote:
- Quota A: integrazione del reddito familiare fino alla soglia prestabilita
- Quota B: un ulteriore contributo economico che viene erogato ai nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione (affitto).
A chi si rivolge? (Requisiti)
L’ADI è riconosciuto su istanza dell’interessato ai nuclei che presentano al loro interno almeno un componente appartenente a una delle seguenti condizioni di fragilità:
- Minorenni
- Persone con disabilità (come definite ai fini ISEE)
- Anziani con almeno 60 anni di età
- Persone in condizione di svantaggio e inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
A. Requisiti di Cittadinanza, Soggiorno e Residenza
Il richiedente deve essere cittadino italiano/UE o suo familiare titolare del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di status di protezione internazionale/apolide.
Inoltre, il richiedente, al momento della domanda, deve essere anche residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.
B. Requisiti Economici e Patrimoniali
Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:
- valore ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro
- valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.500 euro annui, o inferiore alla soglia di 8.190 euro annui (se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI
- valore del reddito familiare inferiore a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione
- valore della casa di abitazione ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro
- patrimonio immobiliare in Italia e all’estero come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro
- patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente con disabilità
- 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE
Beni durevoli
- non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità)
- navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
Dal reddito familiare sono detratti:
- i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
- quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
C. Requisiti ulteriori
Misure cautelari, di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione.
- Non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta
- Non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui al d.l. n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni
- Non risiedere in strutture a totale carico pubblico
- Aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione.
Come funziona
Il beneficio economico è erogato, mensilmente, sulla Carta di Inclusione (Carta ADI).
- Decorrenza e Durata: il beneficio decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo familiare e ha una durata massima continuativa di 18 mesi. Può essere rinnovato per periodi ulteriori di 12 mesi, previa sospensione di un mese.
- Percorsi di Attivazione (PAD e Patto di Inclusione/Servizio):
- Il richiedente deve registrarsi sulla piattaforma SIISL e sottoscrivere il PAD.
- Con la sottoscrizione del PAD, i dati sono inviati ai Servizi Sociali del Comune di residenza per l'analisi e la presa in carico (primo appuntamento entro 120 giorni).
- I Servizi Sociali individuano i percorsi di inclusione sociale e lavorativa e possono disporre:
- L’obbligo di adesione al percorso lavorativo (Patto di Servizio): i componenti maggiorenni con responsabilità genitoriali che non siano già occupati o studenti, e che non abbiano carichi di cura (carico cura), sono indirizzati ai Centri per l'Impiego per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato entro 60 giorni.
- Esclusione dagli obblighi lavorativi: sono esclusi i titolari di pensione/over 60, i disabili, i malati oncologici, chi ha carichi di cura specifici (minori di 3 anni, 3 o più minori, disabili/non autosufficienti), e le vittime di violenza di genere. Tali componenti devono comunque aderire a un Patto per l'Inclusione Sociale.
- Compatibilità con il Lavoro e Obblighi di Comunicazione:
- L’ADI è compatibile con il lavoro dipendente o autonomo. Il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui per nucleo.
- È obbligatorio comunicare all’INPS l’avvio o le variazioni delle attività lavorative (modello ADI-Com esteso) entro 30 giorni dall’inizio (o il giorno antecedente in caso di attività autonoma), a pena di sospensione o decadenza del beneficio.
Domanda
La domanda di ADI può essere presentata all’INPS in via telematica.
A seguito della presentazione della domanda e dell'istruttoria positiva, il richiedente deve registrarsi sulla piattaforma SIISL e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), passaggio essenziale che determina la decorrenza del beneficio. La mancata presentazione alle convocazioni dei servizi (sociali o Centri per l’Impiego) o la mancata sottoscrizione del Patto, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla misura.
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