Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
Che cos'è?
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale. È stato istituito dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) ed è operativo dal 1° settembre 2023.
Il SFL non è solo un sussidio economico, ma un percorso condizionato all’effettiva partecipazione a misure di attivazione lavorativa, con l'obiettivo di ridurre il rischio di esclusione sociale e lavorativa.
A chi si rivolge? (Requisiti)
Il SFL è destinato a singoli componenti di nuclei familiari che presentino congiuntamente i requisiti di natura personale, economica e di cittadinanza/residenza.
A. Requisiti Personali
Il richiedente deve:
B. Requisiti di Cittadinanza, Soggiorno e Residenza
Il richiedente deve essere cittadino italiano/UE (o suo familiare con diritto di soggiorno), cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di status di protezione internazionale/apolide
Inoltre, il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo
C. Requisiti Economici e Patrimoniali
È necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti, in base a un ISEE in corso di validità:
D. Ulteriori Requisiti
E. Incompatibilità
Il SFL è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza e ogni altro strumento pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione.
Come funziona
Il processo di accesso e attivazione al lavoro si articola in diverse fasi, strettamente legate all'utilizzo del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Percorso di Attivazione e Condizionalità
1. Domanda e PAD: Dopo l'esito positivo dell'istruttoria INPS, il richiedente deve accedere al portale SIISL per sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD).
Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati e si impegna a presentarsi presso il competente Centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato che, nel caso esista già, viene aggiornato o integrato.
2. Attivazione: solo dopo la firma del Patto di Servizio l'indennità di 500 euro inizia a decorrere.
Tramite il SIISL, il beneficiario può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, orientamento, programmi formativi, tirocini o adesione a Progetti Utili alla Collettività.
Obblighi dei beneficiari della misura
Il beneficiario è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato dando conferma, anche con modalità telematica, ai sevizi competenti, della partecipazione a tali attività.
Sospensione: In caso di mancata conferma dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o di inadempienze, l’INPS sospende il beneficio.
Decadenza: In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dal beneficio.
Offerta di lavoro: il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro (come stabilito dal d.l. n. 48/2023) e, in caso di mancata accettazione, senza giustificato motivo, il soggetto intermediario che effettua la proposta segnala al SIISL l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio.
Obblighi di Comunicazione
Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'INPS (pena la decadenza) ogni variazione relativa al reddito, al patrimonio immobiliare o mobiliare, o alla composizione del nucleo familiare (in quest'ultimo caso è richiesta una DSU aggiornata). Inoltre, è necessario comunicare ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.
Accesso per i Percettori ADI
Dal 1° gennaio 2024, possono accedere al SFL anche i componenti dei nuclei percettori di ADI, di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza. La misura del Supporto per la formazione e il lavoro è cumulabile con il benefico ADI entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente
Come si presenta la Domanda
La domanda di SFL può essere presentata all'INPS a partire dal 1° settembre 2023, esclusivamente in via telematica.
Per ricevere assistenza puoi rivolgerti al Patronato EPAS