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Permessi (Legge 104/92)

Che cos'è?
I Permessi Legge 104/92 sono permessi retribuiti erogati dall'INPS e coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Sono previsti per assistere e garantire l'integrazione sociale e la cura delle persone con disabilità grave.
Per godere dei permessi è necessario essere lavoratori dipendenti

Inoltre, la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuta dall’apposita commissione medica integrata ASL/INPS. 
Un ulteriore requisito è l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile, salvo specifiche eccezioni documentate (ad esempio, necessità di assistenza da parte del familiare durante il ricovero).

A chi si rivolge?
I permessi retribuiti sono rivolti esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, assicurati presso l’INPS. 

A. Beneficiari Diretti (Lavoratori Disabili)
Spettano ai lavoratori disabili in situazione di gravità per le proprie esigenze.

B. Beneficiari Indiretti (Caregiver)
Spettano ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile in situazione di gravità, identificati in base al grado di parentela o affinità:

    1. Genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità
    2. Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (ai sensi della legge 76/2016), parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità
    3. Parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

In cosa consistono i Permessi (Legge 104/92)?
Il diritto ai Permessi è garantito nel limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso disabile grave e può essere fruito anche da più soggetti tra quelli aventi diritto, in via alternativa tra loro.

Per il Lavoratore Disabile (per sé)
Il lavoratore può scegliere, in alternativa, tra:

  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore)
  • Permessi orari retribuiti (2 ore al giorno se l'orario è pari o superiore a 6 ore; un'ora in caso di orario inferiore a 6 ore).

Per l'Assistenza a Figli Disabili Minori di 3 anni
I genitori possono beneficiare, in alternativa, di:

  • 3 giorni di permesso mensile (anche frazionabili in ore)
  • Prolungamento del congedo parentale
  • Permessi orari retribuiti (che consistono in 2 ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore).

Per l'Assistenza a Figli Disabili Minori di età compresa tra i 3 e i 12 anni
I genitori possono beneficiare, in alternativa di:

  • 3 giorni di permesso mensile (anche frazionabili in ore)
  • prolungamento del congedo parentale.

Il prolungamento del congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione e può essere fruito fino al compimento del 12° anno di vita del bambino (o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento), per un periodo massimo complessivo di 3 anni (inclusi i periodi di congedo parentale ordinario).

Per il Coniuge e gli altri Familiari
Il coniuge, il convivente, i parenti e affini, e i genitori di figli disabili possono beneficiare esclusivamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

Cumulo di Permessi (Legge 104/92)
Il cumulo di Permessi per assistere più soggetti disabili è ammesso in capo allo stesso lavoratore solo se i familiari da assistere rientrano nei gradi di parentela più stretti (coniuge, parte unione civile/convivente, o parenti/affini entro il primo grado) o se sussistono le condizioni previste per l'estensione al secondo grado (genitori o coniuge/parte unione civile/convivente della persona disabile con più di 65 anni, deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti).
Inoltre, il d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha modificato l’art. 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensili. 

Pertanto, mentre prima tale diritto non poteva essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, attualmente tale diritto può essere riconosciuto anche a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro (fermo restando il limite complessivo di 3 giorni).

Indennità per i Permessi (Legge 104/92)

  • I permessi a giorni o a ore sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
  • Il prolungamento del congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta
  • L'indennità per la tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive è inclusa nella retribuzione giornaliera di riferimento
  • L'indennità è generalmente anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l'INPS, ad eccezione di alcune categorie (es. operai agricoli e lavoratori dello spettacolo saltuari) per i quali il pagamento è diretto da parte dall’INPS.

Come richiederlo?
La domanda per i Permessi deve essere presentata all'INPS tramite l’ausilio del Patronato EPAS. 

Funzionamento e Obblighi del Lavoratore

  • La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione
  • Il richiedente deve comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal cambiamento, eventuali variazioni delle situazioni autocertificate nella domanda
  • In caso di assistenza a persona disabile residente a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto alla residenza del lavoratore, quest'ultimo ha l'obbligo di attestare al proprio datore di lavoro il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito (es. con titolo di viaggio)
  • In caso di verbali con revisione, i lavoratori già autorizzati possono continuare a fruire dei benefici fino al completamento dell'iter sanitario di revisione, seppur con diverse modalità procedurali a seconda che l'indennità sia anticipata o pagata direttamente dall'INPS. 
    In caso di esito negativo della revisione, l'INPS procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

Per ricevere assistenza rivolgiti al Patronato EPAS

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