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Le Indennità INPS per Tubercolosi (TBC)

Le Indennità Antitubercolari sono prestazioni economiche, erogate dall’INPS, che sostituiscono o integrano la retribuzione per i lavoratori dipendenti e i loro familiari a carico in caso di malattia tubercolare. 

Beneficiari
Le Indennità Antitubercolari vengono erogate dall’INPS in favore delle seguenti categorie:

  • lavoratori e lavoratrici del settore privato assicurati contro l'Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS), che hanno maturato almeno un anno o 52 settimane di contribuzione nell'arco della vita lavorativa
  • alcune categorie di lavoratori pubblici
  • alcune categorie di pensionati e titolari di rendita INAIL
  • familiari a carico dell'assicurato, anche se non iscritti all'INPS (non è necessario che i familiari siano assicurati).

Requisiti
Il soggetto che si ammala di malattia tubercolare deve essere in possesso:

  • di 52 contributi nell'arco della vita lavorativa (requisito contributivo)
  • certificazione rilasciata dal Centro medico legale della struttura INPS territorialmente competente (requisito sanitario).

Le Indennità
1. Indennità Giornaliera
L’Indennità Giornaliera viene riconosciuta, a seguito di apposita domanda da parte dell’interessato, per il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali/domiciliari. Infatti, viene corrisposta senza limiti di tempo e dura fino a quando l’assistito necessita delle cure, ovvero fino alla data della guarigione clinica, e può riprendere al verificarsi del nuovo evento. Le Strutture sanitarie competenti, devono inviare la certificazione sanitaria attestante il perdurare dello stato di malattia con cadenza periodica mensile e, se tale termine non viene rispettato, la prestazione deve essere temporaneamente sospesa.
Quanto spetta:

  • per i primi 180 giorni, in misura intera, nelle stesse percentuali previste per la malattia comune, agli aventi diritto alla tutela Per il calcolo dell’indennità, verrà considerata la retribuzione percepita nel mese precedente divisa per 30. In ogni caso, l’indennità non può essere inferiore alla misura fissa stabilita ogni anno con decreto ministeriale
  • dal 181° giorno, si riduce nella misura fissa stabilita ogni anno con decreto ministeriale
  • ai soggetti che non hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’indennità giornaliera spetta nella misura fissa
  • ridotta del 50% della misura fissa ai titolari di pensione categoria SO
  • al 50% della misura fissa ai familiari.

Decorrenza e Durata 
Decorre dal giorno di inizio della malattia tubercolare (anche se inizialmente certificata come patologia comune), fino a quando l’assistito necessita di cure (fino alla guarigione clinica o stabilizzazione della malattia).

Decadenza
L’Indennità decade in caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
Il diritto alle indennità antitubercolari si prescrive nel termine di 5 anni.
La prestazione non è dovuta se il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione dal datore di lavoro.

Incompatibilità
La prestazione in esame non è compatibile con le prestazioni connesse allo stato di disoccupazione; con le prestazioni di CIGO e CIGS e anche con la pensione d’inabilità. Diversamente, il diritto all’IG prevale sulla maternità facoltativa, ma non sul diritto alla maternità obbligatoria. 

2. Indennità Post-Sanatoriale 
L’Indennità Post-Sanatoriale spetta d’ufficio dalla data del raggiungimento della guarigione clinica o della stabilizzazione, a condizione che l’assistito non abbia svolto attività lavorativa e che si sia stato sottoposto ad almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare) attestata da certificazione sanitaria per l’intero periodo. 
Quanto Spetta 
L'IPS spetta:

  • in misura fissa, stabilita e aggiornata annualmente, agli assicurati
  • la misura fissa si riduce del 50% per i familiari, i pensionati o titolari di rendita e i loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari.

Decorrenza e Durata

  • L'indennità viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione 
  • La data di stabilizzazione o di guarigione clinica viene determinata dai medici dell'INPS su proposta dei medici curanti delle strutture del SSN.

Sospensione e Ripresa
La prestazione rimane sospesa nei casi di nuovo ricovero o di cura ambulatoriale/domiciliare inferiore a 60 giorni. Al momento delle dimissioni ospedaliere o della cessazione della cura ambulatoriale/domiciliare, sono corrisposte le giornate residue di IPS, fino ai complessivi 24 mesi. Nel caso in cui il nuovo ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare abbia durata superiore a 60 giorni, l’erogazione dell’indennità viene interrotta, inizia un nuovo ciclo di assistenza e l’assistito acquisirà l’eventuale diritto a un nuovo intero biennio di indennità post-sanatoriale al termine di quest’ultimo evento.

Cause di Esclusione e Condizioni

  • L’indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettono volontariamente dal luogo di cura durante il periodo di erogazione dell’IG, senza conseguimento della guarigione o della stabilizzazione clinica. Infatti, ciò viene equiparato all’abbandono volontario delle cure.
  • Eccezione: rimane esclusa dalla descritta fattispecie, la dimissione volontaria da un luogo di cura per ricoverarsi e riprendere la cura specifica presso un altro centro/reparto specializzato, purché la data di dimissione e la data di nuovo ricovero risultino contigue.
  • Interruzione per effetti collaterali gravi: qualora una cura venga interrotta per l’insorgere di gravi effetti collaterali – prima che siano stati effettuati almeno 60 giorni di cure – l’Ufficio medico legale (UOC/UOST) INPS dovrà esprimersi sulla congruità dell’interruzione. A fronte del parere favorevole, permane il diritto a ricevere l’IPS.
  • Presidi terapeutici alternativi: nel caso in cui vengano adottati presidi terapeutici alternativi assimilabili alle cure (a seguito di grave intolleranza), l’Ufficio medico legale INPS dovrà pronunciarsi sull’opportunità della scelta ai fini del riconoscimento dell’Indennità Giornaliera (IG).

Compatibilità e Cumulabilità con altre Prestazioni 
L'indennità Post-Sanatoriale (IPS) spetta anche se l’assicurato fruisce dell’intera retribuzione. Inoltre, la stessa compatibile e cumulabile con le altre prestazioni previdenziali erogate dall'INPS (purché siano diverse da quelle antitubercolari) ed è cumulabile con la pensione d’inabilità. L'IPS non è compatibile con l'Indennità Giornaliera (IG).

3. Assegno di Cura e Sostentamento
L’Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) è una prestazione economica erogata dall’INPS che viene riconosciuta a domanda dell’interessato, e spetta in misura fissa (stabilita e aggiornata annualmente con decreto ministeriale) a coloro che hanno fruito dell’indennità post-sanatoriale. 

A chi spetta
L'Assegno di Cura o Sostentamento (ACS) spetta a soggetti che soddisfano due requisiti principali:

  • aver già fruito dell’Indennità Post-Sanatoriale (IPS)
  • avere una capacità di guadagno ridotta: la capacità di guadagno, in occupazioni adatte alle proprie attitudini, deve risultare ridotta a meno della metà a causa (o in relazione) alla malattia tubercolare. L’accertamento relativo alla capacità di guadagno viene effettuato dall’Ufficio medico legale della Struttura INPS competente.

Decorrenza e Durata
Viene erogato, per 2 anni ed è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, finché permangono i requisiti. La prestazione decorre: 

  • dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale, o dal precedente assegno di cura e sostentamento, se la domanda è inoltrata entro 90 giorni
  • dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre i 90 giorni dalla fine dell’indennità post-sanatoriale o di un precedente assegno di cura.

Sospensione e Ripristino
L’erogazione si interrompe qualora l’assicurato, durante il godimento dell’assegno, inizi lo svolgimento di attività lavorativa retribuita continuativa e a tempo pieno. Viene successivamente ripristinato, per il periodo residuo, qualora la suddetta attività lavorativa cessi prima del compimento del biennio di legge, e sempre che sussistano i requisiti sanitari.

Compatibilità/Incompatibilità con altre Prestazioni

  • Incompatibilità Totale:
  • l'ACS non è cumulabile con una normale retribuzione a tempo pieno
  • l'ACS non è cumulabile con gli altri trattamenti economici a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi (ovvero l'Indennità Giornaliera e l'Indennità Post-Sanatoriale).
  • Compatibilità:
  • L'ACS è, invece, compatibile con la retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se con contratto a tempo indeterminato.

4. Assegno Natalizio
Destinatari
L’Assegno Natalizio spetta d’ufficio a tutti gli assistiti che nel corso del mese di dicembre stiano fruendo di una prestazione antitubercolare e compete per intero anche se il soggetto ha fruito di prestazione anti-tubercolare per un solo giorno nel mese di dicembre.

Quanto spetta
Il beneficio corrisponde ad una indennità aggiuntiva, pari a 30 giorni del trattamento economico in atto. Inoltre, qualora nello stesso mese di dicembre spettassero 2 indennità, sarà presa a riferimento per il calcolo dell’AN, l’indennità più favorevole (ad esempio in caso di pagamento di IG e IPS, l’assegno natalizio sarà calcolato sulla misura fissa spettante per IPS). 

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