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Nuona Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

Che cos’è?
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è un'indennità mensile di disoccupazione, erogata a domanda, istituita con il D. Lgs. n. 22/2015.
Si tratta di un sostegno economico destinato ai lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria e che, per questo, si sono resi immediatamente disponibili a svolgere attività lavorativa (rilasciando la DID) e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro presso i Centri per l'Impiego.

A chi si rivolge?
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso l'occupazione involontariamente.

Requisiti
A. Stato di Disoccupazione Involontario 

  1. Destinatari: sono inclusi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato, personale artistico subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
  2. Involontarietà della Cessazione: la perdita del lavoro deve essere involontaria. Sono generalmente escluse le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, salvo eccezioni specifiche:
    • Dimissioni per giusta causa e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale
    • Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino) e di paternità (nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo)
    • Risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito di una procedura di conciliazione presso la DTL
    • Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi (se l’altra sede della stessa azienda è distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più)
    • Licenziamento disciplinare o con accettazione dell'offerta di conciliazione.

B. Requisito Contributivo

  1. Anzianità: è richiesto un minimo di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
  2. Contribuzione Utile: si considerano utili tutte le settimane retribuite in cui è stata erogata una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Ai fini del perfezionamento del requisito, si considerano utili:
    • I contributi previdenziali effettivi (comprensivi di quota contro la disoccupazione)
    • I contributi figurativi per maternità obbligatoria (se all'inizio dell'astensione esisteva già contribuzione versata o dovuta)
    • I periodi di congedo parentale solo se questi sono stati indennizzati e sono intervenuti in costanza di rapporto di lavoro
    • I periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dove è prevista la possibilità di totalizzazione
    • I periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell'anno solare.

C. Periodi neutralizzati

Non sono considerati utili (e quindi vengono neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio), i seguenti periodi: malattia e infortunio sul lavoro; Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; contratti di solidarietà (utilizzati in concreto a zero ore); assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità; aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.

Durata, Importo e Decorrenza 
La NASpI è corrisposta mensilmente e ha una durata massima pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni.

  • Importo NASpI: la misura dell’indennità di NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni (se questa è inferiore a una soglia annualmente stabilita dall'INPS, es. € 1.436,61 per il 2025). Se la retribuzione è superiore, l'importo è maggiorato del 25% sulla parte eccedente tale soglia, con un limite massimo stabilito dalla legge (es. €1.562,82 per il 2025).
  • Decorrenza: l'indennità di NASpI spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno), o dal giorno successivo alla presentazione della domanda (se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge di 68 giorni).  Il termine è il trentottesimo giorno in caso di licenziamento per giusta causa.
  • Decurtazione: la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall'ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Cumulabilità con i Redditi da Lavoro (dipendente e autonomo)
La NASpI è parzialmente cumulabile con redditi da lavoro (subordinato o autonomo) se il reddito annuo presunto non supera una soglia massima, variabile a seconda del tipo di attività (ad es. per il 2025: 8.500 € per lavoro subordinato; 5.500 € per attività autonoma). In tali casi, l'indennità è ridotta dell'80% dei redditi previsti, ed è obbligatoria la comunicazione del reddito presunto all'INPS tramite il modello NASpI-COM, a pena di decadenza.
La NASpI è invece interamente cumulabile con le prestazioni occasionali se i compensi percepiti non superano i 5.000 € lordi annui.

Sospensione e Decadenza

  • Sospensione: la prestazione è sospesa d'ufficio in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6  mesi (purché il reddito presunto sia inferiore a 8.500 €).
  • Decadenza: il lavoratore decadedal diritto alla NASpI se:
    • Perde lo stato di disoccupazione.
    • Inizia un'attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato e non comunica il reddito presunto entro un mese.
    • Non comunica il reddito annuo presunto derivante da lavoro autonomo o da rapporti di lavoro part-time rimasti in essere.
    •  Raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
    •  Acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per la NASpI.
    •  Non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento dei Centri per l'Impiego.

Come si presenta la domanda?
La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (o dalla data di definizione di vertenze/malattia/maternità successive alla cessazione).

DID e Patto di Servizio Personalizzato: la presentazione della domanda NASpI equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). Il richiedente è tenuto poi a recarsi presso il Centro per l'Impiego entro i 15 giorni successivi per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Inoltre, il titolare della prestazione dovrà effettuare anche l’iscrizione alla piattaforma SIISL predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Incentivo all’Autoimprenditorialità (NASpI Anticipata)
I titolari di NASpI che intendono avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa (o sottoscrivere una quota di cooperativa) possono richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo per l’avvio della loro impresa.

Come si presenta la domanda?
La domanda si presenta telematicamente sul portale INPS. In particolare, il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa (autonoma o di impresa individuale) o dalla presentazione della domanda di NASpI (se la suddetta attività era preesistente).

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