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Torna indietro    da "ANTEX NEWS" del 18/10/2007

INPS: chiarimenti su fruizione congedi parentali
L’Istituto è recentemente intervenuto con tre messaggi volti a fornire chiarimenti in merito alla fruizione dei congedi previsti dalle norme in materia di tutela della maternità e paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Con un primo messaggio (Messaggio 20 settembre 2007, n. 22911) l’INPS ha precisato che il riconoscimento dello status di genitore solo opera anche nel caso di grave infermità dell’altro genitore. L’art. 32, comma 1, lett. c), del sopramenzionato Testo Unico riconosce il diritto ai genitori di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo che, complessivamente, non può eccedere i 10 mesi, o 11 mesi nel caso di padre genitore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Entro il predetto limite ogni genitore può assentarsi entro gli 8 anni di vita del bambino per un periodo massimo di 6 mesi (o 7 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto sopraindicato), elevabile a 10 mesi nel caso vi sia un solo genitore. L’Istituto aveva individuato le seguenti ipotesi in cui si veniva a realizzare la condizione di genitore solo: morte dell’altro genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale. Con il Messaggio n. 22911/2007 l’Istituto ha riconosciuto la condizione di genitore solo anche nel caso in cui un genitore sia colpito da grave infermità, trattandosi di condizione che può di fatto impedirgli di prendersi cura della prole. Al ricorrere di tale situazione la durata del congedo dell’altro genitore è determinata in base al momento in cui si verifica lo stato di infermità.

Verificarsi infermità e durata congedo
Infermità che sussiste al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia) = 10 mesi
Infermità sopravvenuta = 10 mesi o eventuale periodo residuo computando i periodi già fruiti complessivamente da entrambi i genitori
Infermità temporanea = il venir meno dell’infermità interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore considerato solo. Il maggior periodo di congedo già fruito determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro genitore.

Messaggio INPS n. 22913 del 2007



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