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da "REDAZIONE EPAS" del 24/04/2009L'assenza di violazioni attestata solo dall'impresa
Il ministero del Lavoro ha precisato, nelle risposte alle domande più frequenti apparse ieri sul sito, che solo il datore di lavoro - titolare o dal legale rappresentante dell'azienda - può firmare e trasmettere - mediante una procedura telematica e la propria firma digitale - alla direzione provinciale del Lavoro, entro giovedì 30 aprile, l'autocertificazione in cui attesta la mancanza di violazioni penali e amministrative in materia di lavoro. Non sono, dunque, autorizzati i consulenti del lavoro o altri soggetti abilitati all'assistenza dei datori di lavoro i quali, sulla scorta del rapporto professionale esistente, potranno solo compilare il modulo di autocertificazione (risposta n. 8, «autocertificazione Dm 24 ottobre 2007).
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