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Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
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Area Operatori![]() |
- i lavoratori collocati in mobilità ordinaria devono aver cessato l'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa;
- i lavoratori in mobilità lunga devono aver cessato l’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011;
- i lavoratori a carico dei fondi di solidarietà di settore devono essere titolari della prestazione straordinaria alla data del 4 dicembre 2011 oppure i lavoratori titolari di tale prestazione con data successiva al 4 dicembre 2011, se l’accesso alla stessa sia già stata autorizzata dall’INPS, fermo restando che rimangono a carico dei Fondi fino al compimento dei 62 anni di età;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi devono perfezionare i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento previsti dalla precedente normativa entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n.201/2011, ma tali lavoratori non devono aver ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e devono avere almeno un contributo accreditato o accreditabile entro l’entrata in vigore del decreto n.201/2011 (6 dicembre 2011);
- i lavoratori in questione devono essere esonerati dal servizio entro il 4 dicembre 2011;
- i lavoratori in congedo per assistere figli disabili devono perfezionare il requisito contributivo di 40 anni, entro 24 mesi dalla data di inizio congedo;
- i lavoratori con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ed i lavoratori con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi collettivi di incentivo all’esodo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n.201/2011 (6 dicembre 2011).
L’art. 4 del decreto indica la procedura da seguire per i lavoratori di cui al punto 5, 6 e 7; infatti i lavoratori esonerati dal servizio, i lavoratori in congedo per assistere figli disabili e i lavoratori esodati, devono presentare istanza entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (in data ancora da definire) alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti.
Il Presidente Nazionale del Patronato EPAS afferma a tal riguardo: “Finalmente si prende in considerazione la categoria bistrattata dei lavoratori salvaguardati, ma aspettiamo speranzosi che anche per i futuri lavoratori disagiati siano elaborati nuovi decreti, e che non si lascino allo sbaraglio i prossimi esodati. Invitiamo le istituzioni ad un confronto produttivo con le parti sociali e con gli Istituti di Previdenza sociale al fine di arrivare ad una risoluzione delle controversie a cui abbiamo assistito, soprattutto attraverso risoluzioni che sappiano andare incontro ai lavoratori in termini di riconoscimento dei diritti e di tutela effettiva degli stessi.”