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Assegno Nucleo Familiare (ANF)

Che cos’è?
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata ad alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

A chi si rivolge? 
La prestazione è destinata a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato
  • lavoratori dipendenti agricoli
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite
  • titolari di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente.

L'ANF non spetta a:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  • piccoli coltivatori diretti
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).

Introduzione dell'Assegno Unico Universale
A partire dal 1° marzo 2022 l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è stato abrogato limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.
L’ANF continua, invece, ad essere in vigore per i nuclei familiari composti unicamente da:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato o parte di unione civile non sciolta da unione civile
  • fratelli, sorelle e nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Requisiti
Il diritto all'ANF sussiste solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Decorrenza e Durata

  • Decorrenza: il diritto all'ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione nel corso del quale si verificano le condizioni necessarie (es. matrimonio).
  • Cessazione: il diritto cessa alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni vengono a mancare (es. separazione legale).

Calcolo dell'Importo
L’importo dell’Assegno è variabile ed è determinato in base a tre fattori principali:

  • tipologia del nucleo familiare
  • numero dei componenti del nucleo familiare
  • reddito complessivo del nucleo familiare.

Gli importi sono stabiliti annualmente dall'INPS in apposite tabelle valide dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. La prestazione è erogata in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito.

Come richiederlo?
La domanda si presenta telematicamente all’INPS per ogni anno a cui si ha diritto.

Per ricevere assistenza rivolgiti al Patronato EPAS

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