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Assegno Nucleo Familiare (ANF)
Che cos’è?
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata ad alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.
A chi si rivolge?
La prestazione è destinata a:
- lavoratori dipendenti del settore privato
- lavoratori dipendenti agricoli
- lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite
- titolari di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente.
L'ANF non spetta a:
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- piccoli coltivatori diretti
- titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).
Introduzione dell'Assegno Unico Universale
A partire dal 1° marzo 2022 l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è stato abrogato limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.
L’ANF continua, invece, ad essere in vigore per i nuclei familiari composti unicamente da:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato o parte di unione civile non sciolta da unione civile
- fratelli, sorelle e nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Requisiti
Il diritto all'ANF sussiste solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
Decorrenza e Durata
- Decorrenza: il diritto all'ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione nel corso del quale si verificano le condizioni necessarie (es. matrimonio).
- Cessazione: il diritto cessa alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni vengono a mancare (es. separazione legale).
Calcolo dell'Importo
L’importo dell’Assegno è variabile ed è determinato in base a tre fattori principali:
- tipologia del nucleo familiare
- numero dei componenti del nucleo familiare
- reddito complessivo del nucleo familiare.
Gli importi sono stabiliti annualmente dall'INPS in apposite tabelle valide dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. La prestazione è erogata in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito.
Come richiederlo?
La domanda si presenta telematicamente all’INPS per ogni anno a cui si ha diritto.
Per ricevere assistenza rivolgiti al Patronato EPAS
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