indietro
Congedo di Maternità
Che cos’è?
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Il diritto al congedo è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità alternativo).
A chi si rivolge?
Il congedo di maternità spetta:
- alle lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti), aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
- alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne);
- alle disoccupate o sospese secondo quanto previsto dall'articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
- alle lavoratrici iscritte esclusivamente alla gestione separata INPS, a condizione che nei 12 mesi antecedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile di maternità risulta accreditato o dovuto alla Gestione Separata almeno un contributo mensile comprensivo della aliquota maggiorata;
- alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
- alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- alle lavoratrici a domicilio;
- alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);
- alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'Amministrazione Pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.
Decorrenza e durata
Il congedo di maternità comprende 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi. Può essere articolato diversamente in caso di:
- flessibilità del congedo (art. 20 del d.lgs. 151/2001). La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale – o con esso convenzionato – e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
- facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto (o dopo la data presunta del parto) ed entro i 5 mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale – o con esso convenzionato – e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro al parto.
In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non varia.
Trattamento Economico
L'indennità è una prestazione sostitutiva della retribuzione e ammonta, per tutte le categorie (ad eccezione delle dipendenti pubbliche) all'80% della base di calcolo di riferimento, ma la sua erogazione è disciplinata in modo diverso a seconda del regime lavorativo.
- Per le Lavoratrici Dipendenti: l'indennità ammonta all'80% della retribuzione media globale giornaliera e il pagamento è generalmente anticipato dal datore di lavoro, mentre è pagata direttamente dall’INPS per le seguenti categorie: lavoratrici stagionali, operaie agricole a tempo determinato, lavoratrici dello spettacolo a tempo determinato, lavoratrici domestiche, lavoratrici socialmente utili, lavoratrici cessate o sospese dall’attività lavorativa. L'erogazione dell'indennità è subordinata alla dimostrazione dell'effettiva astensione dal lavoro per l'intero periodo tutelato.
- Per le Lavoratrici Autonome e Iscritte alla Gestione Separata: l'indennità, pari all'80% della retribuzione convenzionale (per le autonome) o del reddito (per la Gestione Separata), viene corrisposta direttamente dall'INPS.
L'erogazione dell'indennità non è vincolata all’astensione dall'attività lavorativa.
Come richiederla?
La lavoratrice dipendente deve inoltrare telematicamente all’INPS la domanda prima dei 2 mesi che precedono la data presunta del parto e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.
La lavoratrice autonoma trasmette la domanda telematica dopo il parto.
Per ricevere assistenza rivolgiti al Patronato EPAS
Clicca qui per trovare l'ufficio più vicino a te