Congedo Parentale
Che cos’è?
Il Congedo Parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso a entrambi i genitori al termine del Congedo di Maternità o Paternità, finalizzato alla cura e all'assistenza del figlio nei suoi primi anni di vita.
Congedo Parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti
A chi si rivolge?
Il Congedo Parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti.
L'indennità non spetta:
Durata e Limiti
I genitori possono usufruire di un periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) entro i 12 anni di vita del bambino.
La madre può usufruire di tali periodi dopo il periodo di Congedo per Maternità Obbligatoria, mentre il padre ne può usufruire anche durante il periodo di Congedo di Maternità della madre e quindi subito dopo il parto.
Dal 2026 il Congedo Parentale può essere concesso entro i 14 anni di vita del bambino.
Trattamento Economico
La disciplina in vigore prevede la spettanza al lavoratore richiedente di un’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.
Elevazione dell’indennità dal 30% all’80%
Durante la fruizione dei 3 mesi non trasferibili all’altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l’indennità maggiorata all’80% della retribuzione media globale giornaliera, entro i 6 anni di età dei figli, alle seguenti condizioni:
1. per un mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
2. per 2 mesi, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da 1 solo di essi, a condizione che:
3. per 3 mesi, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da 1 solo di essi, a condizione che:
I mesi indennizzati all’80% della retribuzione spettano anche al genitore solo.
Per i periodi di Congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Congedo Parentale per lavoratori e lavoratrici autonome
A chi si rivolge?
È rivolto ai genitori lavoratori autonomi che devono aver effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il Congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Durata e limiti
È riconosciuto per un periodo massimo di 3 mesi per ciascun genitore, da fruire entro l'anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
Trattamento Economico
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
Congedo Parentale per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata
A chi si rivolge?
Il Congedo Parentale spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, purché:
Durata e limiti
Il Congedo Parentale è riconosciuto per un limite massimo complessivo di 9 mesi indennizzati tra i 2 genitori, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del figlio.
Trattamento Economico
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Come richiederlo?
La domanda deve essere inoltrata all'INPS in via telematica prima dell'inizio del periodo di Congedo richiesto. Se la domanda è presentata successivamente, saranno indennizzati solo i giorni di Congedo successivi alla data di presentazione dell'istanza.
Il Congedo Parentale per il padre può essere fruito anche in concomitanza con il periodo di astensione obbligatoria della madre e anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice.
Per ricevere assistenza rivolgiti al Patronato EPAS