Servizi

indietro

Assegno Unico e Universale per i Figli a Carico (AUU)

Che cos’è?
L’Assegno Unico e Universale (AUU) costituisce una misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari con figli a carico. Tale prestazione è qualificata come "unica" in virtù della sua finalità di semplificazione e accorpamento delle previgenti misure di sostegno alla genitorialità e natalità; è altresì definita "universale" in quanto è garantita in misura minima a tutte le famiglie anche in assenza di ISEE.

A chi si rivolge?
L'AUU è rivolto ai nuclei familiari, prescindendo dalla specifica condizione lavorativa dei genitori a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ai figli e al richiedente.

Il beneficio è riconosciuto per ciascun figlio nelle seguenti fattispecie:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Requisiti di Cittadinanza, Residenza e Soggiorno 
Al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza/Soggiorno: essere cittadino italiano o di uno Stato UE, o suo familiare, o cittadino extra-UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con permesso unico di lavoro o per motivi di ricerca (autorizzato a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi).
  • Residenza e Domicilio: essere residente e domiciliato in Italia.
  • Residenza Storica/Contratto di Lavoro: essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia e, alternativamente:
    • essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure
    • essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Calcolo e Modalità di Pagamento
Determinazione dell'Importo
L’importo spettante varia in base a:

  •  ISEE: la condizione economica del nucleo familiare (sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda)
  •  età e numero dei figli
  •  eventuali situazioni di disabilità.

L'Assegno è strutturato in:

  • quota variabile progressiva: varia da un massimo (con ISEE fino a € 17.227,33) a un minimo garantito (in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore alla soglia di € 45.939,56);
  • maggiorazioni: previste in caso di nuclei numerosi (figli successivi al secondo), figli affetti da disabilità, figli di età inferiore a un anno, madri sotto i 21 anni, nuclei con 4 o più figli con genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con 3 o più figli e ISEE fino a € 45.939,56 euro;
  • quota compensativa: una maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita rispetto alle precedenti misure (ANF + Detrazioni fiscali).

Modalità di Erogazione
Il beneficio è corrisposto dall’INPS, solitamente mediante:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio o carta di debito/credito (tutti dotati di codice IBAN).

Ripartizione: in fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo. Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’INPS.

Come richiederlo?
La domanda può essere presentata da:

  • uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale
  • il tutore del figlio o del genitore
  • i figli maggiorenni, in sostituzione della domanda dei genitori, per richiedere il pagamento diretto della loro quota.

Quando fare domanda

  • Pagamento d'Ufficio (Rinnovo): Dal 1° marzo 2023, per le domande già accolte negli anni precedenti e non decadute, il pagamento prosegue d’ufficio senza necessità di ripresentare la domanda annualmente (è necessario solo presentare l'ISEE aggiornato).
  • Nuove Domande:
    • Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.
    • Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per ricevere assistenza rivolgiti al Patronato EPAS

Clicca qui per trovare l'ufficio più vicino a te